Ares Conference

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Lo Statuto

L'Associazione



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
ARES Conference Associazione per l' Aggiornamento delle Risorse e lo sviluppo di attività professionali, culturali e sociali


Art.1) E costituita un'Associazione culturale denominata ARES Conference Associazione per l'Aggiornamento delle Risorse e lo sviluppo di attività professionali, culturali e sociali

Art.2) L'Associazione ha sede in Matera in Via G. Gattini, n.33, ma può costituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3) L'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e sociali, in particolare intende:

" Promuovere iniziative, incontri di studio e scambio di esperienze nel campo educativo-formativo e culturale, promuovere attività didattiche, progetti culturali, coordinare iniziative di ricerca e sviluppo professionale di figure presenti a livello locale e territoriale volte a favorire l'educazione soprattutto di persone svantaggiate in ragioni e condizioni fisiche, economiche, psichiche, sociali e famigliari;

" Promuovere iniziative socio-culturali e di animazione per il miglioramento e il coordinamento delle attività turistiche, favorire le
attività ricreative, di aggregazione e interscambio di esperienze,di workshop e forum, valorizzare il dialogo tra promotori o ideatori
di idee progettuali conformi allo scopo socio-culturale dell'Associazione;

" Promuovere e organizzare mostre di fotografia, pittura e tutto ciò che riguarda l'arte;

" Promuovere e organizzare meeting planner aziendali e associativi;

" Promuovere in sinergia con altre associazioni attività di interesse pubblico in ambito culturale e associativo;

" Promuovere ed organizzare eventi, meeting, conferenze, workshop e fiere mediante l'apporto di know-how dei soci in campo organizzativo (Gestione: Desk, hostess; Servizio:prima accoglienza, allottment, traduzioni, allestimenti tecnici, grafica; Studio e ricerca di percorsi caratteristici ed esclusivi:scelta location, visite guidate, programma sociale, escursioni; Prenotazioni: trasfers, navette, bus, minibus.

" Svolgere attività per la formazione e l'aggiornamento didattico-metodologico del personale docente e non docente di ogni ordine e
grado, anche in collaborazione con iniziative promosse dalla pubblica amministrazione, Enti pubblici ei privati;

" Organizzare ed erogare attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi indicati dalla programmazione Regionale;

" Partecipare, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, a gare nazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi e piani di sviluppo sociale, svolgere ogni altra attività di formazione, riqualificazione e sviluppo delle risorse umane;

" Svolgere attività formative, sociali, culturali ed educative per la diffusione della cultura, attraverso manifestazioni, convegni, mostre rassegne, corsi ed iniziative nel campo della cultura umanistica, scientifico-sanitaria, della comunicazione in ogni suo aspetto, realizzare iniziative di orientamento, tavole rotonde, corsi, cene di gala, programmi sociali, stage, visite guidate, nel campo artistico, culturale, turistico, didattico, scientifico-sanitario nonché attività connesse;

" Curare manifestazioni espositive e ricreative, fornire un servizio di interesse pubblico finalizzato alla diffusione delle conoscenze teoriche-pratiche applicate in campo sociale, culturale,artistico, turistico, scientifico e sanitario;

" Organizzare e promuovere eventi residenziali sanitari nonché congressi, convegni, conferenze, seminari e giornate di studio, forum, incontri,corsi pratici al fine di promuovere l'aggiornamento delle conoscenze in campo sanitario generali e specialistiche per lo sviluppo professionale continuo nelle discipline dell'area medica, area chirurgica e nelle discipline tecniche ad esse connesse in linea con il Sistema ECM dettato dal Ministero della Salute e dalle Regioni;

" Organizzare e promuovere corsi di aggiornamento tecnologico e strumentale, corsi pratici per lo sviluppo di esperienze organizzative-gestionali, corsi pratici finalizzati allo sviluppo continuo professionale coadiuvati i suddetti da figure qualificate e professionisti in campo sanitario e sociale;

" Organizzare attività mediante la cooperazione di figure mediche, tecniche specialistiche nonché incontri e corsi pratici volti a promuovere attività di ricerca, aggiornamento e sperimentazione di strumenti, protocolli di ricerca nell'ambito sanitario e sociale;

" Promuovere attività socio-educative sanitarie e culturali quali tavole rotonde, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni, dibattiti, seminari; nonché organizzazione e promozione di attività formative e ricreative di servizi sociali e socio assistenziali;

Art.4) La durata dell'Associazione e' fissata al 2030 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art.5) Sono associati, oltre ai soggetti che partecipano all'atto costitutivo, tutti coloro - persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti - che, condividendo gli scopi sociali, ne facciano richiesta.

Pertanto, i soci dell'Associazione si distinguono in:
a) Soci Effettivi;
b) Soci Aggregati;
c) Soci Sostenitori

Soci Effettivi- fanno parte di questa categoria i soci fondatori dell'Associazione Culturale ARES Conference Associazione per l' Aggiornamento delle Risorse e lo sviluppo di attività professionali, culturali e sociali intervenuti alla sua costituzione, e quelli che, su proposta di un socio effettivo, acquisiscono qualifica con il parere favorevole del Consiglio Direttivo
Soci Aggregati/ordinari - fanno parte di questa categoria i soci che partecipano a specifiche attività promosse dall'Associazione e durano in carica dal momento di inizio dell'attività specifica fino alla fine dell'anno incorso
Soci Sostenitori - fanno parte di questa categoria coloro che, pur non partecipando attivamente all'attività dell'Associazione, con contribuzioni, erogazioni liberali, donazioni, sottoscrizioni o altro, dimostrino tangibilmente di condividere l'attività svolta dall'associazione

Art.6) La qualifica dei soci si ottiene presentando domanda al Consiglio Direttivo, spetta, quindi, in via ordinaria al Consiglio Direttivo l'accoglimento o il rigetto delle richieste di ammissione dell'Associazione. Il Consiglio potrà in ogni caso, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, procedere alla revoca o all'annullamento degli effetti dell'ammissione all'Associazione del socio ordinario, determinatasi con la procedura d'urgenza. A tali scopi, il Consiglio Direttivo dovrà periodicamente, ma comunque non oltre il trentesimo giorno dal versamento della quota associativa, deliberare in seduta ordinaria.
Sono associati, oltre ai soggetti che partecipano all'atto costitutivo, tutti coloro - persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti - che, condividendo gli scopi sociali, ne facciano richiesta.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Art.7) Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art.8) Oltre a coloro che sono già in possesso della tessera associativa, possono usufruire dei
servizi a carattere ricreativo e culturale dell'Associazione, tutti i soci in corso di adesione.

Art.9) Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo. Gli stessi perdono lo status di associati, oltre che per morte, per recesso o per decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata.
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) Mancata partecipazione alla vita dell'Associazione, per motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme o obblighi del presente statuto o di eventuali ordinamenti interni: il Consiglio Direttivo procederà entro il mese di gennaio di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci iscritti;
b) Per mancato pagamento o per aver eseguito in tutto o in parte il versamento delle quote associative ed ogni altro versamento richiesto dal Presidente e/o Consiglio Direttivo per il conseguimento dell'oggetto sociale;
c) Per mancato adempimento ai doveri inerenti alla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione;
d) Per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare ricorso all'Assemblea. Il predetto ricorso dovrà essere inoltrato al Presidente dell'Associazione ed inviato presso la sede principale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio.

Art.9) Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e Vice Presidente;

Art.10) L'Assemblea è formata da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. E' convocata dal Presidente che ne constata la regolare costituzione all'inizio di ciascuna riunione. Per la validità della sua costituzione (quorum costitutivo) nonché delle sue deliberazioni ( quorum deliberativo) sono necessarie le maggioranze previste dall'art. 21 del Cod. Civile.
In prima convocazione è richiesto che siano presenti almeno la metà più uno degli associati e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei votanti;
In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei votanti.
In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
L'Assemblea si riunirà almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente ed, eventualmente, per deliberare le direttive programmatiche per l'anno successivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché è approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Spetta all'Assemblea deliberarne in merito:
" all'approvazione del bilancio consuntivo e delle eventuali direttive programmatiche per l'anno successivo;
" alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
" all'approvazione ed alle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché degli eventuali regolamenti interni;
" ad ogni argomento che il Presidente, il vice presidente, almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo ( ove presente) o almeno 1/3 dei Soci, intendano sottoporre alla sua approvazione.
La deliberazione dell'Assemblea, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Art.11) L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, in prima ed in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, mediante avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato a mezzo del servizio postale oppure inoltrato tramite telefax o tramite messaggio elettronico certificato. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta in qualunque forma almeno 24 ore prima della riunione.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale.

Art.12) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali durano in carica tre anni e, comunque, sino alla loro sostituzione. Rimane valida la determina di prima nomina a valere per dieci anni sia per il Presidente che per il Vice-Presidente (art.6 atto costitutivo). Se venissero a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, chiedendone la convalida all'Assemblea nella prima seduta utile; i nuovi membri dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che lì ha nominati. Qualora venisse meno il numero minimo dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
Alla scadenza del mandato del presidente assume tale carica il vice-presidente per assicurare continuità nel perseguire le finalità dell'associazione, il presidente rimane inserito nel consiglio direttivo in qualità di past-president per un successivo mandato. Non vi sono limiti di rieleggibilità per le cariche acquisite nel consiglio direttivo.

Art.13) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla ripartizione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso vietata al Consiglio la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il consiglio Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi, specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno in ogni caso essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo nominerà al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente, predisposto e sottoposto alla sua approvazione dallo stesso Presidente. Può riunirsi anche a seguito della richiesta della maggioranza dei componenti. E' convocato, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviato a mezzo del servizio postale oppure inoltrato tramite telefax. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta in qualunque forma almeno 24 ore prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art.14) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Potrà rappresentare l'Associazione in tutti gli atti e contratti, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni ed istituti, privati e pubblici. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura, altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, salvo che a tali mansioni non provveda un Tesoriere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri e le funzioni di quest'ultimo spettano al Vice Presidente.

Art.15) Al Segretario ha compiti di coordinamento amministrativo; provvede alla conservazione dei registri, contabilità ed aggiorna i Libri Sociali.
Art.16) Il Tesoriere registra i movimenti di cassa e ne informa il Presidente ed il Consiglio Direttivo. Cura lo stato patrimoniale dell'Associazione e svolge funzioni di magazziniere.
Art.17) Il patrimonio dell'Associazione è formato:
" dalle quote ed eventuali contributi volontari degli Associati, che potranno essere richiesti in relazione alla necessità del
funzionamento dell'Associazione
" dai contributi di Enti Pubblici e d altre persone fisiche e giuridiche;
" da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
" Da eventuali entrate per le attività svolte ed i servizi prestati dall'Associazione.

Art.18) L'esercizio finanziario apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno

Art.19) I mezzi di finanziamento sono costituiti dalle quote associative e dai contributi associativi liberali versati dai Soci, dai contributi e/o sovvenzioni provenienti da Enti o Privati, o da altri proventi.
Le eventuali tasse di ammissione e/o quote o azioni sociali versate dai nuovi soci Ordinari potranno costituire il capitale sociale dell'Associazione. La quota sociale è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte del Socio, e la stessa non è rivalutabile.

Art.20) Il bilancio Consuntivo va approvato dall'Assemblea Generale dei Soci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. In fase di approvazione del Bilancio Consuntivo l'Assemblea può costituire un Fondo Riserva Straordinario per accantonare risorse , eventuali avanzi di amministrazione o utili, che non potranno essere, in ogni caso, distribuiti tra i soci, ma che dovranno essere utilizzati nell'Esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e di gestione.

Art.21) L'Associazione si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi associativi. In caso di estinzione, l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In tale ipotesi l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che agiranno sentiti eventuali organismi di controllo previsti da norme di legge.

Art.22) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione dell'atto costitutivo o dello statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso ovvero si presentassero eventuali casi di dissidio tra i soci, la questione sarà rimessa la giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitro irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo, alla nomina provvederà il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art.23) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.



Art.24) L'Associazione si trova nelle condizioni previste dall'Art. n. 111 Commi 3-4 bis e 4 quinquis del TUIR.


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